Se stai valutando l’installazione di tende da sole, pergole bioclimatiche, schermature solari o chiusure oscuranti, il 2026 è un anno che non puoi permetterti di ignorare. Le detrazioni fiscali per questi interventi sono ancora attive — ma le aliquote stanno scendendo anno dopo anno, e il 50% sull’abitazione principale non sarà disponibile per sempre. In questa guida aggiornata a febbraio 2026 trovi tutto quello che serve per accedere al bonus schermature solari: differenze tra Ecobonus e Bonus Casa, prodotti ammessi, requisiti tecnici obbligatori, procedura ENEA passo passo e le risposte ai dubbi più frequenti. Un’unica pagina, zero giri di parole, tutte le informazioni per decidere e agire prima che le condizioni peggiorino.

2026: l’ultimo anno con detrazione al 50% per l’abitazione principale

Il bonus schermature solari 2026 è confermato dalla Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2025. Chi installa tende da sole, pergole bioclimatiche, pergotende, frangisole o altri sistemi di schermatura solare sulla propria abitazione principale può detrarre il 50% della spesa sostenuta, recuperandola in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi.

Per gli altri immobili (seconde case, uffici, negozi) la detrazione scende al 36%.

Perché è urgente agire nel 2026? Perché dal 2027 le aliquote calano:

2027: 36% per abitazione principale, 30% per altri immobili

2028 in poi: 30% per tutti gli immobili

Il 2026 è quindi un anno finestra: l’ultima occasione per accedere alla detrazione massima del 50%.

Ecobonus o Bonus Casa: quale scegliere?

Esistono due canali distinti per detrarre le schermature solari, e non sono cumulabili sullo stesso intervento — puoi usarne solo uno per la stessa installazione.

ECOBONUS BONUS CASA
Finalità Efficientamento energetico Ristrutturazione edilizia
Aliquota 2026 (abitaz. principale) 50% 50%
Aliquota 2026 (altri immobili) 36% 36%
Tetto massimo 60.000 € di detrazione per unità immobiliare 96.000 € di spesa per unità immobiliare
Tetto massimo 10 rate annuali 10 rate annuali
Pratica ENEA Obbligatoria entro 90 giorni Obbligatoria entro 90 giorni
IVA agevolata 10% Non automatica. Si applica solo se l’intervento è inquadrato come manutenzione o recupero edilizio su immobili a prevalente destinazione abitativa Sì, per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro su immobili a prevalente destinazione abitativa

Nota sull’IVA: l’Agenzia delle Entrate (Consulenza giuridica n. 10/2020, Circolare 15/E/2018) riconosce l’IVA al 10% sulle schermature solari solo nell’ambito di interventi di recupero edilizio agevolati (manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, restauro) su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Chi accede all’Ecobonus senza un contestuale intervento di recupero deve applicare l’IVA ordinaria al 22%. Si consiglia sempre il confronto con il proprio commercialista.

Attenzione alla differenza tra “detrazione massima” e “spesa massima”

Questo è un punto che crea molta confusione. Per l’Ecobonus il tetto di 60.000 € è sulla detrazione, non sulla spesa. Significa che al 50% la spesa massima ammissibile è 120.000 €, mentre al 36% sale a circa 166.666 €. Per il Bonus Casa invece il tetto di 96.000 € è sulla spesa: la detrazione massima al 50% è quindi 48.000 €.

Quando conviene l’Ecobonus

Quando l’installazione di schermature solari è un intervento singolo, senza ristrutturazione in corso. Non serve titolo abilitativo nella maggior parte dei casi.

Quando conviene il Bonus Casa

Quando le schermature vengono installate nell’ambito di una ristrutturazione più ampia (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia), perché il tetto di spesa è più alto e si possono includere altre voci.

Sono cumulabili tra loro?

Sì, ma solo su interventi diversi: ad esempio Ecobonus sulle tende da sole e Bonus Casa sulla ristrutturazione del bagno. Fatture e pagamenti devono essere separati e distinti.

Quali prodotti rientrano nel bonus?

Non basta installare una tenda qualsiasi. Il bonus è legato all’efficienza energetica: la schermatura deve ridurre l’irraggiamento solare sulle superfici vetrate e diminuire il fabbisogno di climatizzazione.

Prodotti ammessi

  • Tende da sole
  • Tende a rullo
  • Veneziane esterne
  • Frangisole
  • Pergotende
  • Pergole bioclimatiche
  • Tende interne tecniche (se certificate con gtot conforme)
  • Zanzariere (con funzione schermante certificata)
  • Chiusure oscuranti: persiane, tapparelle, avvolgibili, scuri

Prodotti esclusi

  • Tende decorative interne senza funzione di schermatura solare certificata
  • Strutture fisse prive di sistemi di regolazione
  • Zanzariere semplici (senza funzione schermante certificata)
  • Installazioni su superfici non vetrate

I 4 requisiti tecnici obbligatori per accedere alla detrazione

Per accedere alla detrazione, la schermatura solare deve rispettare tutti e quattro questi requisiti:

  1. Fissaggio solidale all’edificio
    La schermatura deve essere installata in modo stabile e solidale con l’involucro edilizio. Non sono ammesse strutture liberamente montabili e smontabili dall’utente.
  2. Protezione di una superficie vetrata
    Deve essere installata a protezione di una finestra, porta-finestra o altra superficie vetrata dell’edificio. Strutture piazzate su spazi aperti senza relazione con vetrate non rientrano nel bonus.
  3. Orientamento da est a ovest passando per sud
    Sono ammesse solo schermature installate su superfici esposte a est, sud-est, sud, sud-ovest e ovest. Le esposizioni a nord, nord-est e nord-ovest sono escluse, perché non apportano beneficio energetico reale nella stagione estiva.
    Eccezione importante: per le chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, avvolgibili) l’orientamento è indifferente — sono ammesse su qualsiasi esposizione, incluso il nord.
  4. Fattore di trasmissione solare gtot ≤ 0,35
    Il prodotto deve avere un valore certificato di gtot (fattore di trasmissione solare totale, cioè la combinazione vetrata + schermatura) pari o inferiore a 0,35. Questo parametro certifica la reale capacità della schermatura di limitare il passaggio del calore solare attraverso il vetro.

Il produttore o fornitore deve rilasciare dichiarazione di conformità con indicazione del gtot e marcatura CE secondo norma UNI EN 13561 (per tende esterne) o UNI EN 13659 (per chiusure oscuranti).

Chi può beneficiare del bonus?

La platea è ampia:

  • Proprietari e nudi proprietari
  • Usufruttuari e titolari di diritti reali
  • Inquilini con regolare contratto di locazione
  • Comodatari (con comodato d’uso registrato)
  • Familiari conviventi del proprietario
  • Promissari acquirenti (con compromesso registrato)
  • Coniugi separati assegnatari dell’immobile
  • Condomìni (per installazione su parti comuni)
  • Società e imprese (per immobili non strumentali)

L’immobile deve essere esistente, regolarmente accatastato (o con accatastamento in corso) e in regola con i tributi. Non sono ammessi interventi su nuove costruzioni.

Attenzione ai redditi

Dal 2025 sono stati introdotti limiti di spesa detraibile per i contribuenti con redditi più elevati:

Reddito tra 75.000 e 100.000 €: plafond base di 14.000 €

Reddito superiore a 100.000 €: plafond base di 8.000 €

Questi importi base vengono moltiplicati per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Si tratta di un tetto complessivo che riguarda l’insieme delle detrazioni, non il singolo bonus, ma va tenuto in considerazione nella pianificazione fiscale.

Spese ammesse: cosa si può detrarre

Non solo il prodotto, ma l’intero intervento:

  • Fornitura e posa in opera della schermatura solare
  • Eventuale smontaggio e dismissione del sistema preesistente
  • Opere murarie e provvisionali necessarie all’installazione
  • Prestazioni professionali (progettazione, documentazione tecnica)
  • Opere complementari relative alla messa in opera

Massimale al metro quadro per l’Ecobonus

Per l’Ecobonus esiste anche un tetto al mq: la spesa agevolabile non può superare 276 €/mq (riferimento Allegato I del D.M. 06/08/2020), al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari che si aggiungono al di fuori di questo limite.

Pagamenti e pratiche per la detrazione fiscale

Come si paga: il bonifico parlante

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante (bonifico bancario o postale specifico per detrazioni fiscali), che riporta:

  • Causale del versamento con riferimento normativo (L. 296/2006 e successive per Ecobonus)
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Codice fiscale o partita IVA del fornitore

Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni o carte di credito generiche. Il bonifico parlante è disponibile come opzione specifica nell’home banking di tutte le principali banche italiane.

La pratica ENEA: obbligatoria, entro 90 giorni

Per completare l’accesso al bonus è obbligatorio trasmettere la comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La data di fine lavori coincide con il collaudo o con la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore — da questa data partono i 90 giorni per l’invio ENEA.

​La procedura è telematica, tramite il portale bonusfiscali.enea.it, e richiede:

  • ​Registrazione al portale ENEA
  • Inserimento dati del beneficiario (anagrafica, codice fiscale)
  • Inserimento dati dell’immobile (dati catastali, indirizzo)
  • Inserimento dati dell’intervento: tipologia schermatura, superficie in mq, superficie vetrata protetta, orientamento, fattore gtot, meccanismo di regolazione, eventuale presenza impianto di climatizzazione estiva
  • Inserimento spese sostenute e risparmio di energia primaria non rinnovabile
  • Verifica, conferma e invio

Il portale genera un codice CPID (numero di protocollo) che va conservato insieme a fatture e bonifici come documentazione fiscale.

​La pratica può essere fatta da un professionista (geometra o commercialista) e la spesa portata in detrazione!

Aliquote a confronto: perché il 2026 è l’anno giusto

ANNO ABITAZIONE PRINCIPALE ALTRI IMMOBILI
2025 50% 36%
2026 50% 36%
2027 36% 30%
2028 IN POI 30% 30%

La progressione è chiara: ogni anno che passa, la detrazione si riduce. Chi sta pensando di installare tende da sole, pergole o schermature solari ha nel 2026 l’ultima finestra per accedere al 50% sull’abitazione principale.

Pianificare ora — a inizio anno — significa avere tempo per scegliere prodotti, completare l’installazione, rispettare i 90 giorni ENEA e inserire tutto nella dichiarazione dei redditi senza fretta.

Domande frequenti: i dubbi più comuni

La mia finestra è esposta a nord-est. Rientra nel bonus?

No, per le schermature solari le esposizioni a nord, nord-est e nord-ovest sono escluse. Tuttavia, se installi chiusure oscuranti (persiane, tapparelle) l’orientamento è indifferente e il nord è ammesso.

Posso detrarre anche la sostituzione di una tenda vecchia?

Sì: lo smontaggio e la dismissione del sistema preesistente rientrano tra le spese ammesse. Attenzione: la sola sostituzione del telo, senza cambio dell’intero sistema, è invece esclusa.

Le pergole bioclimatiche o le pergotende rientrano nel bonus?

, purché abbiano funzione certificata di schermatura solare, siano solidali all’edificio, proteggano una superficie vetrata, rispettino l’orientamento ammesso e il g_tot ≤ 0,35.

Le tende interne (a rullo, veneziane) rientrano?

Possono rientrare, ma solo se certificate come schermature tecniche con gtot conforme a 0,35 o inferiore. Le semplici tende decorative da interni sono escluse.

Se installo tende su prima e seconda casa, che aliquote ho?

50% sulla prima casa (abitazione principale), 36% sulla seconda casa. Sono due interventi distinti, ognuno con il proprio massimale.

Lo sconto in fattura è ancora possibile?

No. Dal 2024, con il DL 39/2024, non è più possibile optare per sconto in fattura o cessione del credito per nuovi interventi. L’unica modalità rimasta è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF), recuperata in 10 quote annuali.

Che differenza c’è tra schermature solari e chiusure oscuranti?

Le schermature solari (tende da sole, frangisole, pergole) modulano la luce e il calore solare — per questo sono ammesse solo su esposizioni da est a ovest. Le chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, avvolgibili) riducono la dispersione termica e la trasmittanza della finestra — per questo sono ammesse su tutti gli orientamenti, incluso il nord. Ai fini della pratica ENEA, le chiusure oscuranti richiedono anche il valore della resistenza termica supplementare (oltre al gtot).

Esiste anche il Conto Termico per le schermature?

Sì, il Conto Termico 3.0 incentiva l’installazione di schermature solari, ma solo se abbinata alla sostituzione degli infissi sullo stesso edificio. Richiede inoltre una prestazione di schermatura di classe 3 o superiore secondo UNI EN 14501 e meccanismi automatici di regolazione basati sulla rilevazione della radiazione solare. Si tratta di un incentivo alternativo all’Ecobonus, non cumulabile con esso.

 

Condividi